Trasferte di lavoro in Svizzera: obblighi di notifica e importanza della pianificazione

La Svizzera è un Paese vicino e meta di investimenti/attività per molte aziende italiane. Spesso la velocità del business, le condizioni di emergenza, portano aziende e lavoratori a correre dei rischi legati a una presenza non regolarizzata presso le autorità cantonali competenti.

Norme burocratiche:
Svolgere attività lavorativa in Svizzera, anche per periodi limitati, non è così facile come si possa pensare. Esiste per le aziende un obbligo di notifica cd. “90 giorni” che dovrà essere accompagnato dall’adeguamento del minimo salariale, dal rispetto delle condizioni di lavoro locali e dalla richiesta di un permesso di lavoro al superamento dei 90 giorni, anche per i cittadini comunitari.
I cittadini comunitari dipendenti di una società con sede nell’UE o nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) – o i lavoratori autonomi comunitari – che hanno la necessità di recarsi in Svizzera per motivi di lavoro per un periodo di 90 giorni in un anno (di calendario), sono esenti dal richiedere un permesso di lavoro ma dovranno necessariamente regolarizzare la loro presenza con le autorità svizzere tramite il cd. “regime di notifica”.
La notifica della trasferta consiste nella compilazione di un form online da inviare all’autorità cantonale competente almeno 8 giorni prima dell’ingresso in Svizzera. A seguito dell’invio del modulo, verrà rilasciata una conferma di richiesta notifica e successivamente, entro 3 giorni lavorativi, il sistema emetterà l’approvazione finale. Si evidenzia che la risorsa potrà iniziare la sua attività lavorativa in Svizzera solo dopo essere stato notificato.
La prima volta che si usufruisce del sistema di notifiche, la risorsa dovrà attendere 8 giorni dall’invio della notifica prima di poter iniziare a lavorare in Svizzera. Tale regola è valida unicamente per la prima notifica su base trimestrale per lo stesso luogo di lavoro.
Da tener presente che la notifica è aziendale (ossia, se il primo lavoratore notificato parte il 1° gennaio e rimane consecutivamente in Svizzera, la notifica vale fino al 30 marzo. Se in questi 3 mesi un altro lavoratore viene notificato a febbraio, la data di fine notifica non cambia. Pertanto il lavoratore di gennaio potrà usufruire di 30 giorni in più con il “120 days”, mentre il lavoratore di febbraio potrà usufruire di 60 giorni in più con il “120 days”, dato che avrà trascorso meno tempo sotto notifica “90 giorni”).
Dovendo indicare i giorni esatti di lavoro in Svizzera per ogni risorsa, qualora non si usufruisse di tutti i giorni notificati, sarà possibile richiedere alle autorità locali di cancellare i giorni non utilizzati (ad esempio il sabato e la domenica) in modo da recuperare i giorni e usufruirne in un altro momento per un’altra risorsa.

Prolungamento della trasferta oltre i 90 giorni:
Qualora si fossero esauriti i 90 giorni sopra indicati o se l’azienda avesse intenzione di far restare la risorsa in Svizzera per un periodo superiore, si dovrà richiedere uno specifico permesso di lavoro: uno di questi è il permesso “120 days” (ad esempio, se utilizzati 90 giorni di notifica, la risorsa potrà rimanere altri 30 giorni con il “120 days”), oppure si può richiedere un “L permit” (short term) o “B permit” (long term).

Sanzioni:
Il non rispetto del termine minimo di 8 giorni dall’avvenuta notifica per l’invio di lavoratori in Svizzera è sanzionabile con un’ammenda fino a 5.000 CHF.
Violazioni in tema di condizioni di lavoro e minimi salariali, possono comportare sanzioni per il datore di lavoro fino a 30.000 CHF e il divieto di prestare attività in Svizzera. In caso di violazioni reiterate, il ban può durare fino a 5 anni e l’azienda viene inserita in una black list pubblica da parte delle autorità svizzere.

 

Approfondiremo queste tematiche durante il Focus Gestione espatriati in Svizzera in programma per il 5 giugno

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