SPAGNA: parità retributiva e nuove regole per i lavoratori distaccati
Anche l’ordinamento spagnolo ha recepito la Direttiva UE/957/2018 sul distacco transnazionale a far data dal 28 aprile 2021
Con il Regio decreto-legge 7/2021 del 27 aprile, la Spagna recepisce all’interno del proprio ordinamento la Direttiva europea 957/2018 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Oltre agli obblighi di notifica preventiva, nomina di un referente spagnolo, conservazione dei documenti, vengono introdotte importanti novità per i lavoratori inviati in Spagna nell’ambito di prestazioni di servizi:
Equiparazione retributiva
La nuova normativa introduce il principio di riconoscimento della “retribuzione” in luogo del precedente riferimento alle “tariffe minime salariali”.
Introduzione del concetto di “durata massima del distacco”
Le nuove disposizioni introducono un limite temporale di 12 mesi, scaduto il quale si applicano integralmente le condizioni di lavoro del Paese in cui è resa l’attività, fatta eccezione per le condizioni che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro – incluse le clausole di non concorrenza – e i regimi pensionistici integrativi. È possibile chiedere una proroga di ulteriori 6 mesi, per un periodo complessivo di 18 mesi, effettuando una richiesta, adeguatamente motivata, alle autorità competenti.
Inoltre, in conformità con il dettato comunitario, la legislazione spagnola prevede che, in caso di invio di un lavoratore in sostituzione di un altro dipendente distaccato, i periodi di distacco di lavoratori chiamati a svolgere le stesse mansioni nello stello luogo si sommano ai fini del computo dei 12 (al massimo 18) mesi.
Estensione delle tutele minime garantite
Così come previsto dall’art. 3, par. 1, lett. h e i della Direttiva UE 957/2018, sono estese le disposizioni obbligatorie che devono essere rispettate dai datori di lavoro degli Stati membri che distaccano dipendenti in Spagna includendo:
- le condizioni di alloggio ai dipendenti lontani dal proprio luogo di lavoro abituale;
- le indennità o rimborsi a copertura di spese di viaggio, vitto o alloggio sostenute dai dipendenti lontani da casa per motivi professionali.
Condizioni per le agenzie di lavoro temporaneo
Al fine di garantire ai lavoratori in somministrazione le stesse tutele spettanti ai lavoratori inviati in distacco nell’ambito di una prestazione transnazionale, le nuove disposizioni introducono una serie di obblighi di informazione e comunicazione in capo alle agenzie di lavoro temporaneo e alle società utilizzatrici.
Ispezioni e sanzioni
Il decreto da ulteriore spinta all’attività ispettiva, prevedendo che gli ispettori possano essere accompagnati nelle loro visite da esperti di altri Stati membri dell’UE o del SEE, dall’autorità del lavoro europea o da altri soggetti qualificati per tale ambito.
Inoltre, la classificazione delle infrazioni e relative sanzioni è stata rivista, in modo particolare in caso di violazioni delle disposizioni previste in caso di distacco di personale in somministrazione.
Tali disposizioni, in vigore dal 28 aprile 2021, mirano a garantire maggiore protezione ai lavoratori e al mercato nazionale del lavoro, in linea con le finalità della Direttiva UE/957/2018.