Risposta interpello 56/2023 – Redditi percepiti in Germania da ricercatore residente in Italia
Il caso riguarda la risposta all’interpello 56/2023 del 17/1 che ha ad oggetto un assistente di ricerca, fiscalmente residente in Italia, che ha stipulato in un primo momento, un contratto di lavoro dipendente con un’università tedesca, avente durata da ottobre 2020 a febbraio 2022 e, successivamente, un contratto di lavoro dipendente con la medesima università, con durata da 1/3/2022 al 29/2/2024.
Questo secondo contratto è stato stipulato a seguito dell’elargizione da parte dell’Agenzia Europea della Ricerca di fondi europei alla stessa università.
Il lavoratore ha svolto, da gennaio a settembre 2021, l’attività in modalità smart working dall’Italia (cancellandosi dall’Aire a febbraio 2021) mentre da settembre 2021 si è trasferito nuovamente in Germania.
L’AdE, concentrandosi sul requisito del soggiorno nello Stato estero, previsto dall’art. 21 della Convenzione Italia-Germania, specifica che il beneficio dell’esenzione nello Stato ospitante (i.e. Germania) opera soltanto nel caso in cui il periodo di soggiorno non sia superiore a due anni.
Pertanto, in considerazione del soggiorno estero a partire dal mese di settembre 2021, in forza del precedente contratto come assistente di ricerca, l’AdE ha chiarito che non è possibile fruire dell’esenzione in Germania. Conseguentemente, nel presupposto della residenza fiscale in Italia del contribuente, il reddito percepito dal lavoratore è soggetto a tassazione concorrente ex art. 15 della Convenzione.
Resta ferma la possibilità di fruire in Italia del credito di imposta sulle imposte pagate all’estero per evitare la doppia imposizione.