Risposta 98 del 19/01/2023 – Tassazione in Italia del ricercatore (remote worker) a favore di datore svizzero e applicazione delle retribuzioni convenzionali

Il caso che presentiamo oggi riguarda un ricercatore, cittadino italiano, che ha ricevuto ad aprile 2020 un’offerta di lavoro da parte di un’università svizzera per un post dottorato.
Il ricercatore ha lavorato in smart working dall’Italia da aprile 2020 a giugno 2020 e ha trasferito il proprio domicilio (e residenza) in Svizzera da metà giugno 2020, iscrivendosi successivamente all’AIRE a fine luglio 2020.
Il ricercatore ritiene di qualificarsi fiscalmente residente in Italia per il 2020 secondo la normativa domestica e chiede chiarimenti circa l’applicazione delle retribuzioni convenzionali.

La risposta dell’Agenzia dell’Entrate stabilisce che, nel presupposto che anche la Svizzera abbia titolo per considerare il ricercatore come proprio residente fiscale nel 2020, il conflitto può essere risolto con il meccanismo dello split year previsto dall’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera.
Secondo l’Agenzia dell’Entrate, l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva fino a giugno 2020 (data di cambio domicilio) e la Svizzera per la restante parte dell’anno.
Si chiarisce, inoltre, che non sussistono i presupposti per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali poiché il settore dell’università non rientra tra le categorie per le quali è fissata la retribuzione convenzionale.

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