Risposta 244/2023 – Applicazione della disciplina convenzionale (Italia-Bulgaria) ad un reddito da pensione corrisposto dall’INPS ad un soggetto fiscalmente non residente

Caso:
Persona fisica di cittadinanza italiana e fiscalmente residente in Bulgaria che percepisce un reddito da pensione erogato dall’INPS (ex gestione INPDAP).
Il contribuente ha chiesto chiarimenti circa l’inquadramento del suddetto reddito secondo la normativa domestica e convenzionale.

Risposta:
L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione delle disposizioni convenzionali a meno che il percipiente non sia cittadino bulgaro.
Nello specifico, non può trovare applicazione l’art. 16 della Convenzione tra Italia e Bulgaria, nel quale è previsto che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.

Infatti:

  • L’art. 1, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Bulgaria chiarisce che la Convenzione stessa trovi applicazione per le “persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”;
  • L’art. 1, paragrafo 2, specifica, inoltre, che per “residente di uno Stato contraente” si intende, per quanto riguarda la Bulgaria, “qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara”.

Pertanto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato.

Nel caso in oggetto, quindi, il reddito da pensione erogato dall’INPS nei confronti della persona fisica non fiscalmente residente in Italia ma di cittadinanza italiana (e non bulgara) è assoggettato a tassazione in Italia ai sensi dell’art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR.

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