Permessi di soggiorno validi fino al 15 giugno 2020
A causa dell’emergenza Covid-19, l’art. 103 del DL 18/2020 estende la validità dei permessi di soggiorno degli stranieri in Italia al 15 giugno 2020.
Nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) sono state previste una serie di misure che riguardano in maniera trasversale le diverse azioni correlate alle attività della Pubblica Amministrazione.
Di particolare interesse per i cittadini extracomunitari in Italia risulta essere l’art. 103 del D.L. nel quale è prevista la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in particolare si evince che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Dalla lettura della disposizione pertanto i permessi di soggiorno con una data di scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile saranno validi fino al 15 giugno 2020. Le domande di rinnovo potranno essere presentate fino a dopo 60 giorni dal 15 giugno 2020.
La Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera potrà comunque diramare eventuali indicazioni di maggior dettaglio in considerazione anche dell’evoluzione della situazione nei prossimi giorni
Inoltre, in attuazione delle misure governative per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i termini dei procedimenti di concessione della cittadinanza, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed è stata disposta la sospensione delle convocazioni dei richiedenti nelle Prefetture.