Lavoratori frontalieri: quale trattamento fiscale durante lo smartworking da Covid-19?

È di grande attualità il tema della tassazione dei frontalieri che a causa del lockdown svolgono le loro prestazioni lavorative in modalità “smart working”. Ci si chiede se possano continuare ad applicarsi le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili ai frontalieri, laddove appunto non varchino più la frontiera giornalmente al fine di raggiungere l’ordinaria sede di lavoro.

Come è noto, infatti, la Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Fiscalità generale, nella risposta ad un interpello (che riguardava la Svizzera), protocollata al n. 904-45720/2008, aveva definito frontalieri “solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia”.

In mancanza dello spostamento quotidiano, anche se non imputabile al lavoratore, sembrerebbe che il frontaliere non possa più essere qualificato come tale, e quindi perderebbe i relativi benefici previsti nelle disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il 19 marzo 2020, le autorità fiscali francesi hanno pubblicato un comunicato stampa con il quale hanno informato di aver trovato un accordo con Belgio, Germania, Lussemburgo e Svizzera sulle conseguenze dell’epidemia COVID-19 per i lavoratori frontalieri residenti in Francia.

In base a tale accordo, il fatto che i lavoratori frontalieri lavorino da casa (in smart working) durante la pandemia COVID-19 non avrà alcuna incidenza sul loro status a fini fiscali. Tali misure si applicano a decorrere dal 14 marzo 2020 e fino a nuovo avviso. 

In altre parole, i frontalieri dei e fra i Paesi predetti restano tali ai fini dell’applicazione delle norme convenzionali.

Con un comunicato stampa del 2 aprile, il governo del Lussemburgo ha comunicato il raggiungimento di un accordo con la Germania, secondo cui i giorni lavorativi in ​​cui i frontalieri lavorano a distanza dalla loro residenza principale (in smart working) a seguito delle misure per contrastare la pandemia in atto, possono essere considerati giorni lavorativi nel Paese in cui il lavoro sarebbe stato normalmente svolto. Inoltre, detti giorni lavorativi non devono essere presi in considerazione per il calcolo della tolleranza dei 19 giorni (di cui all’accordo tra Germania e Lussemburgo il 26 maggio 2011). Questa norma a tempo limitato si applicherà dall’11 marzo 2020 e le modalità esatte per l’applicazione di questo accordo saranno comunicate in un secondo momento.

Quindi, anche i frontalieri fra la Germania e il Lussemburgo restano tali e continuano ad essere applicabili le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni relative ai frontalieri.

E i frontalieri italiani? Ad oggi, ancora non sappiamo. Ci auguriamo che anche l’Italia sia allinei a questi approcci che appaiono molto ragionevoli. 

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