Funzionari e agenti europei: nessun obbligo fiscale in Italia
Il protocollo sui privilegi e le immunità UE prevale sugli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione.
L’Agenzia delle Entrate analizza il tema della tassazione in Italia dei funzionari o agenti della Commissione Europea e dei loro familiari attraverso due interpelli numeri 5 e 7 pubblicati il 19 settembre scorso.
Il caso è quello di un soggetto che ha iniziato il proprio rapporto lavorativo con la Commissione Europea a maggio 2017 e che, proprio a seguito dell’entrata in servizio, ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica in Italia con provenienza AIRE (Belgio).
I chiarimenti richiesti all’Amministrazione finanziaria riguardavano l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, al pagamento dell’IVAFE e al monitoraggio dei conti esteri per l’anno 2017.
In caso di emolumenti percepiti dalla Commissione europea si applica quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (Protocollo 7):
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 13 del Protocollo,
[…] i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione.
Pertanto nel caso in questione, il funzionario sarà considerato ex-lege non fiscalmente residente in Italia (in quanto considerato avere proprio domicilio fiscale in Belgio) ed esonerato dal pagamento delle imposte sul reddito prodotto con la Commissione europea oltre a non essere soggetto ad alcun obbligo in materia di monitoraggio fiscale.
Medesime conclusione valgono per il coniuge del funzionario o dell’agente, a patto che non abbia esercitato una propria attività professionale (lavoro autonomo o dipendente).
Luigi Murgo – Senior Tax Consultant ECA Italia