BREXIT KEEP CALM, THERE’S NO CHANGE…fino al 31 dicembre 2020

Dalle ore 23.00 del 31 gennaio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea. Quali sono le implicazioni previdenziali per gli espatriati italiani?

Dopo più di tre anni dallo storico referendum del 23 giugno 2016 che ha portato alla vittoria del “Leave”, il regno Unito ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea a partire dal 1° febbraio 2020.

Quali tutele previdenziali possono applicarsi nei confronti dei lavoratori italiani che abbiano prestato – o presteranno – la propria attività nel Regno Unito? In particolare dobbiamo fare riferimento a due dei principi fondamentali della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale:

  1. la totalizzazione dei periodi assicurativi: in pratica (sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale), lo Stato membro in causa, al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione previdenziale richiesta, deve, se necessario, prendere in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati membri, totalizzandoli appunto e cioè, sommandoli ai propri.
  2. il distacco previdenziale. La figura del distacco riguarda essenzialmente le situazioni in cui i lavoratori svolgono temporaneamente in un altro Stato membro la propria attività. In particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che (la persona, ndr) non sia inviata in sostituzione di un’altra persona.

Brexit, le istruzioni operative dell’INPS

Questo premesso, con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, l’INPS ha risposto ai dubbi che ci siamo appena posti, illustrando le prossime ricadute della Brexit a livello previdenziale e assistenziale.

L’istituto ha ricordato come, a valle dell’accordo di recesso dello scorso 29 ottobre, sia stato stabilito un periodo di proroga di validità delle regole comunitarie. Le parti hanno infatti concordato un periodo di transizione (art. 126 del predetto accordo) che terminerà (salvo proroghe che il Governo britannico potrà richiedere entro il 30 giugno 2020) il 31 dicembre 2020.

Con la circolare del 4 febbraio l’Inps ha quindi fornito alcune istruzioni operative, applicabili durante il periodo di transizione, in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e assistenziali, mentre, per quanto riguarda il periodo successivo, in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento, a tutt’oggi non è possibile fornire istruzioni.

Nell’ambito delle prestazioni pensionistiche, con riferimento alla materia della totalizzazione, l’Inps ha chiarito che per i cittadini comunitari e del Regno Unito è prevista l’estensione della validità dei Regolamenti Europei (che disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, ai cittadini continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente. I periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 dovranno quindi essere presi in considerazione dall’Inps ai fini del perfezionamento del requisito contributivo necessario per il diritto alla pensione italiana.

L’estensione della validità dei regolamenti comunitari (CE) 883/2004 e 987/2009 fino al 31 dicembre 2020 interessa anche le prestazioni a sostegno del reddito quali disoccupazione, malattia e maternità. Tale principio produrrà i suoi effetti per tutti i periodi assicurativi maturati fino al 31 dicembre 2020, sia con riferimento alle domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che alle domande presentate successivamente, sempre che facciano riferimento a situazioni verificatesi prima di tale data.

Con riferimento infine alla figura del distacco, l’INPS ha chiarito che per tutto il 2020 continueranno a trovare applicazione le disposizioni comunitarie in materia: il lavoratore italiano distaccato nel Regno Unito, potrà quindi, previo rilascio da parte dell’Inps del cd. certificato di distacco A1, rimanere soggetto per tutto il 2020 alla legislazione previdenziale italiana ed essere contestualmente esentato da qualsiasi obbligo contributivo nel Regno Unito.

La validità delle certificazioni non potrà in ogni caso riguardare periodi successivi al 31 dicembre 2020.

Per concludere, nell’immediato non cambierà nulla e si continuerà ad applicare la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale nei rapporti con il Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato membro. Il vero distacco del Regno Unito ci sarà solo dal 1° gennaio 2021. Per capire cosa accadrà si dovrà però attendere l’esito delle trattative tra il team negoziale europeo di Michel Barnier e la nuova task force di Downing Street guidata da David Frost.

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