Belgio: dal 30 luglio nuovi obblighi per le aziende italiane

Recepita la Direttiva UE/957/2018 sul distacco transnazionale

Anche il Belgio si accoda agli Stati membri che hanno recepito la Direttiva europea 957/2018 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, attraverso la “Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs” del 12 giugno 2020.

Le previsioni della nuova Direttiva europea sul distacco entreranno in vigore a partire dal 30 luglio 2020. Vediamo di seguito le principali modifiche: 

Equiparazione retributiva:

I lavoratori distaccati in Belgio, ai sensi dettato comunitario, avranno diritto alla retribuzione prevista dalla legislazione nazionale belga. La retribuzione deve contenere tutti gli elementi costitutivi della remunerazione e non deve essere limitata al salario minimo.

Introduzione del concetto di “distacco a lungo termine”

Le nuove disposizioni introducono il concetto di distacco a lungo termine, imponendo un limite di 12 mesi, scaduto il quale si applicano integralmente le condizioni di lavoro del Paese in cui è resa l’attività, fatta eccezione per le condizioni che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro e i regimi pensionistici integrativi. È possibile chiedere una proroga di ulteriori 6 mesi, per un periodo complessivo di 18 mesi, effettuando una richiesta, adeguatamente motivata, alle autorità competenti.

La richiesta di proroga dovrà essere inviata:

  • prima della scadenza del periodo di 12 mesi o
  • prima del 30 luglio 2020, nel caso in cui il periodo di distacco dovesse essere superiore a 12 mesi già entro il 30 luglio 2020, senza tuttavia superare i 18 mesi in tale data.

Si noti inoltre che, in conformità con il dettato comunitario, la legge belga prevede che, in caso di invio di un lavoratore in sostituzione di un altro dipendente distaccato, è possibile sommare i periodi di distacco di lavoratori chiamati a svolgere le stesse mansioni nello stello luogo ai fini del computo dei 12 (al massimo 18) mesi. 

In Belgio, in caso di assegnazioni avviate prima del 30 luglio 2020 e ancora in corso a tale data, il periodo di distacco precedente al 30 luglio 2020 sarà preso in considerazione ai fini del computo del periodo di 12 mesi.

Estensione delle materie su cui garantire la tutela minima

Così come previsto dall’art. 3, par. 1, lett. h e i della Direttiva UE 957/2018, sono estese le disposizioni obbligatorie che devono essere rispettate dai datori di lavoro degli Stati membri che distaccano dipendenti in Belgio includendo:

  • le condizioni di alloggio ai dipendenti lontani dal proprio luogo di lavoro abituale;
  • le indennità o rimborsi a copertura di spese di viaggio, vitto o alloggio sostenute dai dipendenti lontani da casa per motivi professionali.

Condizioni per le agenzie di lavoro temporaneo

Le leggi del 12 agosto 2000 e del 24 luglio 1987 sul lavoro temporaneo, il lavoro interinale e l’assunzione di lavoratori, sono state modificate e integrate. Poiché i lavoratori interinali hanno diritto a beneficiare delle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione dei dipendenti locali della società ospitante, quest’ultima ha il dovere di informare per iscritto l’agenzia di lavoro temporaneo del distacco e delle condizioni di lavoro e retribuzione.

Ispezioni e controlli

Le autorità ispettive belghe intensificheranno i controlli circa i nuovi obblighi imposti, rivolgendo particolare attenzione al monitoraggio delle condizioni di lavoro e al rispetto della parità retributiva.

La data ultima per il recepimento della nuova Direttiva da parte degli Stati membri è ormai alle porte. A breve altri Stati membri procederanno nella stessa direzione, adottando provvedimenti legislativi analoghi.

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