Arriva CR7 in Italia, per lui maxi sconto fiscale

E’ di alcuni giorni la notizia che Ronaldo è stato acquistato dalla Juve: oggi in evidenza sul sito della Società l’hasthag #CR7day per dare il benevenuto bianconero al super campione spagnolo.

I tifosi esultano… E il fisco italiano?

In linea teorica potrebbe gioire tanto, considerato che gli introiti dall’attività calciatore e da tutta la sua attività commerciale collegata al suo marchio CR7 sono quasi una piccola finanziaria.

Sul piano pratico, però, occorre tener conto dei regimi agevolativi volti ad attrarre in Italia

–          persone ad alta specializzazione che con il loro contributo aiutino lo sviluppo dell’economia del nostro paese e

–          individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese,

ossia, rispettivamente dell’ormai noto “regime impatriati” e del meno noto “regime speciale per i nuovi residenti”.

Come è noto, grazie al regime impatriati, il reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia da una persona fisica con elevata specializzazione che trasferisce la residenza in Italia e la mantiene per almeno due anni, che non è stata residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento, che dipende da una società italiana e lavora prevalentemente in Italia, gode della riduzione del 50% dell’imponibile .

Grazie al cosiddetto “regime speciale per i nuovi residenti”, invece, i redditi che il nuovo residente produce all’estero (si ricorda che i soggetti residenti in Italia sono assoggettati ad imposizione sui redditi ovunque prodotti) sono soggetti ad un’imposta forfettaria dell’IRPEF pari a 100.000€ per un massimo di 15 anni.

Condizione fondamentale per beneficiare di tale regime è che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ai sensi del articolo 2, comma 2, del TUIR, per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

Rientrano sostanzialmente nel campo di applicazione del regime speciale previsto per i neo-residenti:
• il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all’estero
• il reddito derivante da attività d’impresa svolta all’estero mediante una stabile organizzazione
• il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero
• il reddito derivante da immobili che il neo-residente possiede all’estero
• gli interessi e altri redditi di capitale corrisposti al neo-residente da soggetti esteri
• le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.

Considerato che i due regimi agevolativi non sono cumulabili e che gli accordi con i calciatori sono nella maggior parte dei casi sul netto, nel caso di Cristiano Rolando pare essere proprio questo secondo regime in commento quello più interessante.

Di conseguenza, se è vero che il reddito derivante dall’attività di calciatore resa in Italia (il compenso della Juve) sarà tassato ordinariamente in Italia, tutti gli altri redditi prodotti all’estero, relativi soprattutto dall’immensa capacità produttiva del marchio CR7, saranno tassati con l’imposta sostitutiva predetta di € 100.000.

Il fisco italiano può dunque essere ragionevolmente contento (magari meno la Juve che dovrà lordizzare il netto garantito e sostanzialmente farsi carico delle sue imposte).

Al lettore che vuole avere ulteriori informazioni di tipo tecnico sul regime speciale per i neo reisidenti, si fa presente che sono esclusi dal regime speciale le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (detenute in società ed enti non residenti) realizzate dal neo-residente nel corso dei primi 5 periodi d’imposta di applicazione del regime agevolato.

Per beneficiare del regime per i neo residenti, il contribuente può presentare un’istanza di interpello all’agenzia delle entrate (Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate- via Cristoforo Colombo, n. 426 c/d – 00145 Roma), contenente – fra l’altro – l’indicazione degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime agevolato (la cosiddetta check list).

Detta istanza è finalizzata ad avere un parere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso al regime speciale.

La risposta all’interpello – che deve pervenire entro 120 giorni – non è vincolante per chi la presenta (e non è neanche impugnabile), mentre è vincolante per l’Agenzia delle Entrate, limitatamente al caso concreto. Pertanto, l’eventuale risposta negativa non impedisce al soggetto interessato di optare comunque per l’accesso al regime.

Sull’argomento si consideri che l’Agenzia delle Entrate ha sancito la facoltatività dell’interpello.

L’opzione si perfeziona, alternativamente, direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia o al periodo d’imposta successivo.

Naturalmente, se in sede di controllo l’agenzia delle entrate accerta l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, l’opzione esercitata
dal contribuente sarà considerata non valida, con evidenti conseguenze sul piano del
recupero d’imposta e su quello sanzionatorio.

È inoltre prevista la possibilità di estendere l’opzione ai familiari, versando un’imposta forfettaria di 25mila euro per familiare.

Inoltre, chi opta per tale regime non deve dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le attività detenute all’estero (come, al contrario, è tenuto a fare ogni persona fisica residente in Italia che detenga beni al di fuori dello stato italiano suscettibili di produrre redditi imponibili), con la conseguenza che non è tenuto a pagare IVIE e IVAFE, ossia le patrimoniali sulle attività estere.

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