Telematizzazione dei servizi INPS – aggiornamento per la richiesta di A1
L’INPS è da tempo impegnato nel processo di telematizzazione dei servizi e al fine di progredire in tale processo, dal 23 dicembre 2022, è possibile presentare le domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (cosiddetto A1) anche per altre tipologie di lavoratori, autonomi e dipendenti.
Fino ad oggi, infatti, la richiesta di A1 era presentata telematicamente da parte del datore di lavoro privato o degli intermediari autorizzati:
- limitatamente ai lavoratori marittimi (art. 11, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004),
- al lavoratore subordinato distaccato (art. 12 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004)
- all’accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore dipendente (16 del Regolamento (CE) n. 883/2004).
Per tutte le altre casistiche previste dal Regolamento (CE) 882/2004 invece, la presentazione della richiesta di certificato A1 era possibile solo per altre vie e nello specifico, compilando la relativa modulistica da presentarsi mediante PEC o raccomandata A/R all’ufficio preposto per il rilascio.
A far data dal 23 dicembre 2022, la presentazione della richiesta telematica è possibile per i seguenti soggetti che ricadono in una delle ulteriori casistiche previste dal Regolamento (CE).
Il lavoratore o altro soggetto delegato può presentare richiesta telematica nelle seguenti fattispecie:
- lavoratore autonomo distaccato (art.12, par. 2)
- lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2)
- lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in più Stati (art. 13, par. 3)
- dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4)
- lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati membri (art. 13, par. 1) – sulla base dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, la richiesta di A1 può essere presentata direttamente dal lavoratore; tuttavia, laddove il lavoratore dipenda da un solo datore di lavoro, la richiesta potrà essere presentata telematicamente dal datore di lavoro previa delega del dipendente.
- personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5) – se il lavoratore dipendente ha una sola base di servizio situata in Italia, la richiesta per il rilascio di A1 può essere presentata sia dal dipendente che dal datore di lavoro. In presenza di due o più basi di servizio, la domanda può essere presentata solo dal dipendente.
- Eccezioni previste dall’art. 16
- Accordo in deroga sia generico che per la proroga di un distacco di lavoratore autonomo
- Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a)
La richiesta effettuata da parte del lavoratore direttamente potrà essere presentata utilizzando, per l’accesso ai sistemi informatici, le credenziali SPID, la CIE o la CNS.
La richiesta per via telematica in una delle casistiche sopra descritte diventerà obbligatoria a partire dal 1 aprile 2023; fino al 31 marzo 2023 sarà possibile scegliere se utilizzare il canale telematico o i precedenti mezzi di richiesta (modalità cartacea da inviare via PEC o raccomandata).
Successivamente a tale data le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite i canali telematici e la presentazione tramite modello cartaceo sarà accettato dagli uffici delle autorità previdenziali solo qualora non sia possibile procedere con la trasmissione telematica (per malfunzionamento dei sistemi informatici).
