Stranieri in Italia: nuova categoria di ingressi fuori quota

Il Decreto PA bis ha introdotto la possibilità di ingresso “fuori quota” in Italia per i lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta presso lo stesso gruppo di imprese.

È stato ufficialmente approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione con modifiche del decreto-legge n. 75, concernente tematiche riguardanti pubbliche amministrazioni, agricoltura, sport, lavoro e il Giubileo 2025 (noto come “Decreto P.A. bis”).

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione n. 112 pubblicata il 16 agosto 2023, di particolare interesse in ambito global mobility, troviamo l’implementazione di un cambiamento nel Testo Unico dell’Immigrazione, che introduce una nuova modalità di ingresso “fuori quota” in aggiunta a quelle già previste dall’art. 27. In base a questa nuova previsione, i lavoratori provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea, i quali abbiano già maturato esperienza lavorativa (di almeno 12 mesi negli ultimi quarantotto mesi) presso imprese italiane o imprese affiliate a entità italiane all’estero, possano estendere la loro attività lavorativa in Italia presso queste stesse aziende indipendentemente dalle disposizioni del “decreto flussi”, che regola in modo specifico le quote per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri.

La legge 112 riporta testualmente:

All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall’ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano »;

b) al comma 1-ter, le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), c) e i-bis) »”.

Se potenzialmente questa nuova tipologia di ingresso potrebbe agevolare i processi di mobilità internazionale tra imprese dello stesso gruppo, ad oggi non sono state fornite ulteriori indicazioni o chiarimenti tramite circolare e/o decreto attuativo riguardo modalità di richiesta, requisiti, tempistiche e documentazione. Per quanto attiene al sistema online di richiesta rilascio nullaosta del Ministero dell’Interno ad oggi non risulta essere stato aggiornato.

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