Smartworking e lavoratori frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 sui regimi fiscali da applicare:

  1. ai redditi prodotti dai lavoratori che svolgono la propria attività in regime di lavoro agile (smart working);
  2. dai lavori frontalieri.

1. Attività lavorativa in regime di “smartworking”

Per quanto riguarda il primo punto, L’Agenzia delle Entrate chiarisce che rispetto alla residenza fiscale delle persone fisiche che lavorano da remoto si applicano, secondo la normativa domestica, i criteri ordinari previsti dagli articoli 2 e 3 del TUIR e che, pertanto, il lavoro si ritiene svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente a svolgere l’attività lavorativa. Esemplificando, un soggetto straniero e non iscritto all’Anagrafe che vive con la famiglia e lavora in Italia da remoto per conto di un datore di lavoro estero subisce la tassazione italiana, in quanto la prestazione è fisicamente svolta in Italia.

Diversamente, un soggetto italiano iscritto all’Anagrafe che lavora da remoto all’estero per conto del datore di lavoro italiano è tassato sia in Italia (per via della sua residenza) che nello Stato estero (per via dello svolgimento dell’attività lavorativa in detto Stato).

Prendendo in considerazione la normativa convenzionale, l’Agenzia delle Entrate specifica che le regole riportate nel paragrafo 1 del Commentario all’art. 15 del modello OCSE – che prevedono una tassazione concorrente quando il soggetto residente del primo Stato svolge l’attività lavorativa nel secondo Stato – e le deroghe riportate nel paragrafo 2 dello stesso art. 15, devono essere interpretate considerando il luogo fisico in cui l’attività lavorativa è prestata, “indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato”.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce, all’interno della stessa Circolare 25/E, principi già in passato affermati in merito ai regimi agevolativi per il trasferimento dei lavoratori in Italia (i.e. regime per i lavoratori impatriati e regime dei ricercatori e docenti).

In relazione al regime per i lavoratori impatriati viene confermato che un soggetto che, pur continuando a lavorare da remoto per il datore di lavoro estero, trasferisce in Italia la sua residenza fiscale, può accedere ai benefici del regime in oggetto poiché rispetta le condizioni previste dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, ossia il cambio della residenza e lo svolgimento in Italia dell’attività lavorativa. Al contrario, un soggetto che si trasferisce in Italia e “successivamente traslochi all’estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano in modalità smart working”, non può continuare a fruire dell’agevolazione in quanto i redditi non si considerano prodotti nel territorio italiano”.

Diversa (e penalizzante) è invece la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate in relazione ai beneficiari dell’agevolazione per il rientro di ricercatori e docenti (ex art. 44 del DL 78/2010), in quanto tali soggetti, se rientrano in Italia e svolgono da remoto un’attività di lavoro o ricerca con enti o Università estere non possono beneficiare del suddetto regime “in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato”.

 

2. Lavoratori frontalieri

Nella seconda parte della Circolare n. 25 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa la disciplina relativa ai lavoratori frontalieri, soffermandosi in particolare su quelli al confine tra Italia e Svizzera, alla luce delle modifiche apportate dall’Accordo firmato il 23 dicembre 2020.

Tra le modifiche vi è, in particolare, la nuova definizione di “lavoratore frontaliere”, definito come qualsiasi “lavoratore residente in uno Stato contraente che:

  • è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  • ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza”.

Per quanto attiene, poi, al regime impositivo, la novità più rilevante relativa all’ambito impositivo riguarda la previsione di un principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, che sostituisce la regola di tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dal precedente Accordo del 1974.

Inoltre, tra le novità previste vi sono:

  • l’innalzamento, a partire dal 2024, della franchigia da imposizione per i redditi da lavoro dipendente da € 7.500 a € 10.000;
  • la deducibilità dal reddito complessivo, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria posti contrattualmente a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui prestano la loro attività;
  • l’esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati ai lavoratori frontalieri dagli enti previdenziali degli Stati in cui i primi prestano la loro attività;
  • l’applicazione di una disciplina transitoria agli attuali lavoratori frontalieri applicabile fino al 31/12/2023;
  • l’esclusione, dal 2024, della Svizzera dall’elenco dei Paesi considerati “Black List”.

Per ulteriori informazioni il testo dell’Agenzia delle Entrate è consultabile al seguente link

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