Risposta 97 del 19/01/2023 – Detrazione in Italia delle imposte estere da conguaglio
Il caso riguarda un contribuente fiscalmente residente in Italia nell’anno X e trasferitosi in UK ad ottobre dello stesso anno.
A fronte di imposte pagate all’estero nei mesi da ottobre a dicembre dell’anno X (trattenute dal datore di lavoro UK nei rispettivi cedolini), nel mese di marzo X+1 lo stesso datore di lavoro ha effettuato un conguaglio a debito trattenendo maggiori imposte relative al periodo ottobre/dicembre dell’anno X (a titolo definitivo in quanto il contribuente non aveva obbligo dichiarativo in UK).
Il contribuente ha inserito, nella dichiarazione dei redditi italiana per l’anno X, il credito di imposta solamente per le imposte estere trattenute ante conguaglio e chiede di poter scomputare anche le maggiori imposte estere pagate in sede di conguaglio a debito a marzo dell’anno X+1.
La risposta dell’Agenzia dell’Entrate conferma, sulla base del comma 5 dell’art. 165 del TUIR, che possono essere portate in detrazione anche le maggiori imposte estere trattenute in sede di conguaglio nell’anno X+1 (riferite all’anno X e pagate a titolo definitivo entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta X+1) anche tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.