Risposta 113/2023 – Reddito di lavoro dipendente svolto in smart working dall’Italia per università tedesca

Il caso che presentiamo oggi riguarda un cittadino tedesco, dipendente di un’università di un Land tedesco, il quale trasferisce la propria residenza in Italia continuando a prestare l’attività di lavoro dipendente per l’università estera in smart working.

Per capire quale dei due Stati avesse potestà impositiva, l’AdE fa riferimento all’art. 19 paragrafo 1 lett. a) della Convenzione Italia-Germania, che afferma che “le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Pertanto, i redditi corrisposti da un Land tedesco per attività di lavoro prestata alle dipendenze dello stesso, devono essere assoggettati a tassazione solo nello Stato della fonte (i.e. Germania). L’AdE afferma che non si applica il principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza, disposto dalla lett. b) dell’art. 19, in quanto la persona è in possesso della sola cittadinanza tedesca (Stato della fonte), ove la norma prescrive invece la nazionalità dello Stato di residenza.

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