“Rientro dei cervelli”: dal 2020 detassazione fino al 90% per chi trasferisce la residenza in Italia. il Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale

Avevamo anticipato le novità in bozza (approvata lo scorso 4 aprile) qui; martedì scorso il Decreto Crescita (DL n.34 del 30 aprile 2019) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sebbene il Decreto sia entrato in vigore, nei prossimi 60 giorni (termine entro il quale dovrà essere convertito in Legge, pena la decadenza), sarà possibile modificarlo attraverso emendamenti da presentare alla Camera o al Senato.

Nell’articolo 5 (“Rientro dei cervelli”) del DL Crescita vengono potenziate misura e durata dell’agevolazione fiscale e semplificate le condizioni di accesso previste dal comma 1 del Dlgs. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”).

Di seguito una sintesi delle novità per gli “impatriati” e per ricercatori e docenti, a partire dal 2020.

“Impatriati”

  1. Il nuovo comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 prevede:
    1.  un incremento della percentuale di esenzione dal 50 % al 70% per i redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, a condizione che:
      • i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti (non più 5) il trasferimento della residenza fiscale;
      • si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
      • l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato;
    2. non sarà più richiesta l’elevata qualifica o specializzazione: si amplia quindi il bacino di potenziali beneficiari a operai, impiegati senza funzioni direttive, calciatori senza laurea, etc.
  1. Il nuovo comma 1-bis amplia il campo di applicazione anche ai redditi d’impresa.
  2. Estesa a ulteriori 5 periodi d’imposta (per un totale di 10 anni) – comma 3-bis – la durata dell’agevolazione:
      • del 50% per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) o che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento
      • del 90% per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
  1. Nuovo comma 5-bis: la misura dell’agevolazione passa dal 50% al 90% (sin dall’inizio) in caso di trasferimento della residenza in una regione tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
  1. I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, potranno accedere al regime fiscale di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Tale semplificazione, inoltre,  interessa anche i lavoratori impatriati, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, ai quali  – purché abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi – si applica il regime speciale nella formulazione attuale (tale precisazione è stata  necessaria  a seguito dei dubbi interpretativi creati dalla Circolare n. 17/E del 23/05/2017 in merito all’obbligo o meno d’iscrizione all’AIRE  come presupposto per l’applicazione di predette agevolazioni fiscali).

Ricercatori e docenti

L’art. 5 introduce alcune modifiche anche all’art. 44 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in legge con modificazioni, dalla L. 122 del 30 luglio 2010) sempre a partire dal 2020:

  1. la durata del beneficio viene estesa da 4 a 6 anni complessivi (comma 3)
  2. nuovo comma 3-ter: la durata dell’agevolazione viene estesa:
    • 8 anni complessivi in caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne/a  carico e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di un’unità immobiliare in Italia;
    • 11 anni complessivi per docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni/a carico,
    • 12 anni complessivi in caso di almeno 3 figli minorenni o a carico.

Infine si prevede, sempre dal 2020, l’applicazione dell’agevolazione anche ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE purché gli stessi abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni nel periodo indicato all’art. 16 comma 1 lettera a) del Dlgs. 147/2015. Come per gli impatriati, tale semplificazione interessa anche i docenti e ricercatori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019.

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