Regime Impatriati – Tre nuove risposte dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpello n. 32, n.34 e n. 36, fornisce ulteriori chiarimenti sui requisiti di accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015.

 

*** Risposta n. 32 ***

Il caso è quello di un contribuente che ha studiato in Francia per un Master MBA dal 5 gennaio al 21 dicembre 2017. Successivamente, ha iniziato a lavorare nel Regno Unito il 16 aprile 2018 dove attualmente lavora.

L’Agenzia, sebbene il contribuente abbia mantenuto la propria iscrizione all’AIRE per due anni d’imposta e possegga gli altri requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 16, ritiene che l’istante non abbia integrato il requisito di cui alla lettera b), ossia lo svolgimento di un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi.

Secondo l’Agenzia, tale requisito potrà ritenersi soddisfatto solo se il rientro avvenga dopo il 16 aprile 2020 e fermo restando che l’attività lavorativa fosse prestata all’estero fino a tale data.

*** Risposta n. 34 ***

Il contribuente è un soggetto di nazionalità italiana con residenza all’estero dal 15 maggio 2011 fino al 19 luglio 2018 (attestata da iscrizione AIRE). In questi anni ha lavorato per una società estera. In data 1 settembre è stato assunto da una società italiana e si impegna a trasferire la propria residenza fiscale in Italia e a mantenerla per almeno due anni.

Secondo l’Agenzia, il contribuente potrà accedere al regime fiscale a decorrere dal 2019 (periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia) e per i 4 successivi.

Non è ammesso all’agevolazione a partire dall’anno d’imposta 2018, in quanto il rimpatrio è avvenuto solo dopo il 3 luglio 2018 (conservando la residenza fiscale all’estero per il 2018).

*** Risposta n. 36 ***

Con la Risposta n. 36, l’Agenzia ribadisce ancora una volta che un periodo minimo di residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo per consentire l’accesso al regime.

Oltre a tale principio, l’Agenzia delle entrate chiarisce il dubbio dell’istante: se i requisiti della residenza all’estero e del lavoro continuativo fuori dall’Italia debbano coesistere per tutto l’arco temporale dei ventiquattro mesi oppure meno.
Per quanto riguarda tale dubbio, l’Agenzia fa presente che i due requisiti devono essere presenti in capo al soggetto al momento in cui rientra in Italia per svolgervi attività lavorativa acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, del TUIR, non rilevando, quindi, la contemporaneità della loro maturazione.

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