Regime impatriati: per l’ “impatrio” vale unicamente la norma interna

L’agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sull’accesso e la decorrenza del regime impatriati: lo fa con la Risposta n. 3 del 7/01/2022 in cui si analizza il caso di una contribuente, cittadina italiana, trasferitasi dalla Svizzera all’Italia il 6 settembre 2021 e che lavora con modalità di telelavoro dalla sua abitazione. L’istante era iscritta all’AIRE dal 2015.

L’istante richiede di sapere:

  • se può accedere al regime impatriati e
  • da quando decorre il regime

L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato quali sono i requisiti per poter beneficiare del regime impatriati secondo il comma 1, risponde al primo quesito richiamando il contenuto del paragrafo 7.5 della circolare 33/2020 con il quale viene specificato che non è richiesto che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato; pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero. Viene inoltre ribadito che l’applicazione del regime richiede, tra l’altro, che lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano (ossia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno, inclusi non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi).

Per quanto riguarda il secondo quesito, l’Agenzia chiarisce che non assume rilevanza la disposizione volta a dirimere conflitti di doppia residenza e ripartire la potestà impositiva tra i due Stati contraenti, contenuta nell’articolo 4, paragrafo 4 (split-year residence) e sancisce che al fine dell’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, occorre, invece, riferirsi, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del2015, unicamente alla normativa interna e, in particolare, alle disposizioni contenute nel citato articolo 2 del TUIR.

Pertanto, qualora la contribuente dimostri di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia e si sia trasferita il 6 settembre 2021, si potrà considerare fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2022.

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