Regime impatriati: nuove regole dal 2024
Dal 1° gennaio 2024 dunque:
- la misura dell’agevolazione tornerebbe al 50%
- al reddito agevolabile sarebbe applicato un tetto massimo di Eur 600.000
- gli anni di residenza fiscale estera – prima del trasferimento in Italia – salirebbero a 3 (anziché 2)
- la residenza fiscale in Italia dovrebbe essere mantenuta per tutta la durata del beneficio (5 anni)
- il lavoratore dovrebbe essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione (es. laurea almeno triennale)
Un’inversione di rotta rispetto agli ultimi interventi legislativi, che avevano ampliato platea di beneficiari, durata e misura dell’agevolazione (fino al 90%).
Attendiamo dunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che confermerà questa importante evoluzione per aziende e lavoratori.
Di seguito il testo (art. 5) dello schema di D.Lgs. Fiscalità internazionale trasmesso alla Camera il 7 novembre 2023:
Titolo I
Disposizioni in materia di fiscalità internazionale
[…]
Capo II
Alte disposizioni in materia di fiscalità internazionale
[…]
Art. 5
(Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati)
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
b) l’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo;
c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 2.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi. Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
3. I cittadini italiani possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo se, per il triennio di cui al comma 1, lettera a), sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data
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