Lavoratori frontalieri: nuovo accordo fiscale Italia – Svizzera

Il nuovo accordo italo-svizzero sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre scorso, è  in
attesa della ratifica parlamentare da parte di Italia e Svizzera

Lo scorso 23 dicembre, a Roma, è stato firmato un nuovo accordo relativo alla tassazione dei lavoratori frontalieri tra l’Italia e la Svizzera.

Rispetto al vecchio accordo del 1974, il nuovo Protocollo aggiuntivo prevede che, per i nuovi frontalieri (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell’accordo), l’imposizione fiscale sul reddito di lavoro dipendente nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa, passi all’80 per cento. I nuovi frontalieri saranno assoggettati a imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione attraverso lo strumento del credito d’imposta.

Sostanzialmente, viene abbandonato il sistema di tassazione esclusiva in Svizzera con successivo ristorno all’Italia del 40% delle imposte riscosse ai Comuni italiani della zona di confine, optando invece per una tassazione dell’80% (non più del 70% come previsto nell’accordo di febbraio 2015) del reddito tassato in Svizzera.

Un’altra importante novità dell’accordo è costituita dal fatto che finalmente viene fornita una definizione di “lavoratore frontaliere”: frontaliere è infatti “colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio”.

L’accordo, inoltre, prevede un regime transitorio per i lavoratori che ad oggi sono occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo. Per tali lavoratori frontalieri continua ad applicarsi l’imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine del 2033 continuerà a versare una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

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