Lavoratori frontalieri: maggiori imposte con il nuovo accordo Italia-Svizzera
Lo scorso 23 dicembre, a Roma, è stato firmato un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri tra l’Italia e la Svizzera – che sostituirà quello del 1974 -, oltre a un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Per meglio comprendere le novità introdotte dal nuovo accordo, è bene ricordare cosa si intende per “lavoratore frontaliere” e quale sia il regime fiscale attualmente applicato.
Frontalieri “di fascia”
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi accordi, i rapporti tra Svizzera e Italia in materia di fiscalità dei frontalieri si basano sul relativo accordo del 3 ottobre 1974 che prevede l’imposizione esclusivamente in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 1 del citato accordo, si prevede espressamente che “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”
Chi è il lavoratore frontaliere? La definizione può essere ricavata dalle norme in base alle quali i Cantoni svizzeri confinanti con l’Italia (dei Grigioni, del Ticino e del Vallese) versano ogni anno, a beneficio dei Comuni italiani di confine, una parte del gettito fiscale proveniente dall’imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani come compensazione finanziaria.
La ripartizione delle somme affluite viene limitata ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
Pertanto, alla luce degli attuali accordi, la persona che:
- risieda in un Comune italiano entro la fascia di confine di 20 km (che comprende i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano-CusioOssola);
- svolga la propria prestazione lavorativa nel Cantone Ticino, o nel Cantone Vallese o nel Cantone dei Grigioni;
- rientri giornalmente nella sua abitazione in Italia;
non deve pagare imposte in Italia sul reddito prodotto in Svizzera.
Frontalieri “fuori fascia”
Nel caso in cui il frontaliere sia residente in un Comune al di fuori della fascia dei 20 km dal confine (per esempio, Milano), vale la disciplina generale prevista dall’art. 15, paragrafo 1,della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi della quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera.
Pertanto, ove ricorrano le condizioni prescritte (reddito di lavoro dipendente prestato in una zona di frontiera da soggetto residente in Italia, il quale rientri regolarmente al proprio domicilio in Italia), il reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera è imponibile in Italia nella misura eccedente € 7.500. In altri termini, fino a tale somma il reddito viene tassato solo in Svizzera, mentre la somma che supera tale quota viene tassata in entrambi i
Paesi.
Con riferimento al credito d’imposta spettante in Italia per i redditi prodotti all’estero, l’imposta svizzera va riproporzionata ai sensi dell’articolo 165 comma 10 del TUIR.
Nuovi frontalieri: regime transitorio e regime ordinario
Il nuovo accordo, all’articolo 2, definisce, come lavoratori frontalieri, i soggetti che risiedono in un Comune che si trova, anche parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato, i quali ritornano quotidianamente al proprio domicilio (pur se il Protocollo aggiuntivo precisa che questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile,
esclusi i giorni di ferie e di malattia). Definita anche la cosiddetta area di frontiera (che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, il nuovo accordo, all’art. 3, stabilisce il nuovo sistema di imposizione dei lavoratori frontalieri, con una importante distinzione tra: “attuali frontalieri” e “nuovi frontalieri”
In particolare, vengono previsti due regimi: uno “transitorio” e uno “ordinario“:
- regime transitorio. Coloro che lavorano o hanno lavorato, svolgendo lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo, continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera. A titolo di compensazione, i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni provvederanno a versare all’Italia, sino al 2033, il 40% delle imposte pagate dai medesimi soggetti. Trascorsa tale data, la Svizzera potrà trattenere l’intero gettito.
- regime ordinario. Sarà applicato a coloro che, invece, verranno assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo. L’imposta che la Svizzera applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80%. L’Italia, ed è questa la grande novità, potrà assoggettare a sua volta a imposizione i lavoratori frontalieri. L’accordo prevede il divieto della doppia imposizione, nel senso che l’Italia dovrà riconoscere al lavoratore italiano un credito d’imposta per l’imposta pagata in Svizzera.
Per evitare aggravi nella tassazione, il Mef, nel comunicato stampa n. 284 del 23 dicembre 2020, ha annunciato che il Governo si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente da 7.500 a 10.000 Euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro. ll passaggio dal vecchio al nuovo accordo stipulato con la Svizzera in tema di frontalieri delinea un quadro che può essere così riassunto:
Non vi è quindi dubbio che, per i nuovi frontalieri “di fascia” il nuovo regime risulterà di gran lunga meno vantaggioso del precedente, sia a livello di adempimenti (obblighi dichiarativi in Italia) che di tassazione effettiva, dal momento che l’Irpef italiana – di norma ben più alta di quella svizzera – difficilmente potrà essere neutralizzata attraverso il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
È evidente che le previsioni relative al regime transitorio potrebbero determinare una “corsa” verso questo regime e le possibilità di abuso sono dietro l’angolo. Per questo motivo il comma 8 del nuovo accordo prevede espressamente che, qualora l’autorità competente di uno dei due Paesi ravvisi una ipotesi di “abuso evidente e manifesto” della norma transitoria, informerà l’autorità competente dell’altro Stato per gli opportuni provvedimenti.
Infine vale la pena sottolineare che per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà necessario attendere almeno due anni: è richiesta la ratifica dei parlamenti di entrambi gli Stati; inoltre, la Confederazione Elvetica potrebbe sottoporre l’accordo alla consultazione popolare, tramite referendum, da richiedere entro cento giorni dall’ultima approvazione. Difficile quindi che le novità di cui si è parlato, a causa dei tempi tecnici di ratifica nei due Paesi, possano entrare in vigore prima 2023.
Vittorio de Chaurand
Partner & General Manager
ECA Italia
Luigi Murgo
Tax Manager
ECA Italia