In Romania il fisco si fa più leggero
Novità nel 2018 per i lavoratori e datori di lavoro che impegnano manodopera nel Paese.
La legge di Bilancio 2018 della Romania approvata a novembre scorso ha confermato le novità che sono state apportate alla tassazione delle persone fisiche e alla misura dei contributi previdenziali dovuti dagli stessi.
Le misure erano contenute nella bozza di Ordinanza di Urgenza (Ordonanță de urgență), pubblicate il 26 ottobre scorso dal Ministero delle Finanze rumeno, che conteneva le modifiche al Codice Tributario rumeno.
Dall’Ordinanza sono emerse interessanti novità che modificano alcune previsioni sulla tassazione del reddito di lavoro dipendente:
- L’aliquota d’imposta è stata ridotta dal 16 al 10% e si applica alle seguenti fonti di reddito: di lavoro dipendente; di pensione; di lavoro autonomo; d’affitto; da investimenti; da attività agricole; da vincite; e redditi derivanti da altre fonti.
Si ricorda che la Romania non prevede un sistema d’imposizione basato su aliquote per scaglioni ma l’applicazione di un’aliquota fissa che non varia al variare del reddito.
- Anche la contribuzione previdenziale obbligatoria (Contribuţii sociale obligatorii) ha registrato una diminuzione di due punti percentuali. La contribuzione totale sarà pari 37,25% con la seguente ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore:
Tutte queste novità hanno portato ad un abbattimento del costo lavoro per le società italiane che espatriano impiegano personale italiano in Romania, se l’espatrio è opportunamente pianificato.
- La contribuzione previdenziale obbligatoria per i lavoratori autonomi è calcolata sulla base del salario minimo stabilito per ciascun settore e non sul reddito effettivamente percepito.
- Aumentano anche le fasce reddituali previste per il calcolo delle deduzioni personali di cui il contribuente può beneficiare. La deduzione personale per i contribuenti che guadagnano fino 1.950 RON (circa 420 euro) al mese è pari 510 RON e si riduce all’aumentare del reddito fino a 3.600 RON (circa 775 EUR) al mese. La deduzione si azzera quando il reddito lordo supera i 3.600 RON al mese.
Di seguito di fornisce un esempio di espatrio di un ingegnere, impiegato con funzioni direttive nel settore industria con una retribuzione annua lorda di 50.000 euro.
Il datore di lavoro concede al proprio dipendente il riconoscimento di un’indennità per l’alloggio, pari a 10.000 euro annui.
Il dipendente è single ed acquisisce la residenza fiscale in Romania (il reddito di lavoro guadagnato in Romania non sconta alcuna imposta in Italia) pur mantenendo la contribuzione previdenziale italiana.
Se il datore di lavoro distaccasse il proprio lavoratore, quest’ultimo sarà assoggettato su un reddito di 60.000 euro, scontando un’imposta di 6.000 euro mentre l’importo dei contributi italiani sarà pari a 5.833 euro.
In tale ipotesi, il lavoratore percepirà 48.167 euro mentre il suo datore di lavoro sosterrà un costo di 82.360 euro.
Nel caso, invece, in cui la società e il lavoratore si accordassero per disciplinare il periodo di lavoro estero stipulando un contratto di lavoro romeno, il datore di lavoro vedrebbe ridursi il proprio costo lavoro del 25,51%.
Difatti, a parità di condizioni, il lavoratore percepirà, al netto di imposte e contributi romeni, 35.100 euro mentre il datore di lavoro sosterrà 61.350 euro.
Alla luce del caso esposto, se pur il datore di lavoro benefici di un sensibile calo del costo lavoro, si potrebbe eccepire che il netto in localizzazione del lavoratore è più basso rispetto a quello che si avrebbe in caso di distacco.
Ad ogni modo, si fa presente che il lavoratore, in caso di stipula di un contratto di lavoro estero, potrebbe beneficiare, se sono soddisfatte determinate condizioni, al suo rientro in Italia del c.d. regime impatriati che prevede la tassazione solo sul 50% del reddito complessivo, fino ad un massimo di 5 anni fiscali.
Pertanto, il lavoratore al suo rientro in Italia, dopo aver trascorso almeno 24 mesi, potrebbe percepire un netto di quasi il 40% più alto a partire dall’anno in cui trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma2, del TUIR e per i 4 anni successivi.
