Il distacco in Italia diventa più veloce: tempistiche snelle e una procedura semplificata per i gruppi internazionali
[Con la progressiva riapertura delle frontiere e la ripresa post-Covid, è importante conoscere le soluzioni pratiche per il distacco in Italia di dirigenti, lavoratori specializzati e in formazione nell’ambito di gruppi internazionali. La procedura di distacco ICT riduce le tempistiche a 45 giorni e consente la mobilità in Europa attraverso procedure semplificate]
È in vigore dall’11 gennaio 2017 il D. Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 – Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. La direttiva ha l’obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell’UE, introducendo definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate.
Tra gli obiettivi del provvedimento, come spiega il governo, “vi è l’introduzione di definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per le categorie indicate”. Di notevole interesse le tempistiche concesse allo sportello unico, che dovrà rispondere entro 45 giorni dall’invio dell’apposito modulo online di richiesta rilascio nullaosta. Ai fini dell’attuazione del Decreto, il 9 febbraio 2017 è stata pubblicata la Circolare contenente le istruzioni operative.
Ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari (art 27 quinquies e sexies)
L’art 27 quinquies prevede l’ingresso in Italia di personale extracomunitario che debba svolgere nel nostro territorio prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi.
Per trasferimento temporaneo si intende il distacco temporaneo di uno straniero che ha in corso un rapporto di lavoro con l’azienda estera (extra UE) da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento. La norma specifica che tali disposizioni si applicano agli stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell’Unione Europea al momento della domanda di ingresso e agli stranieri che sono già stati ammessi in posizione di distacco ICT nel territorio di un altro Stato membro. In entrambi i casi, la richiesta di rilascio nullaosta potrà essere presentata qualora lo straniero debba soggiornare in Italia in posizione di distacco in qualità di:
- Dirigente
- Lavoratore specializzatoin possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, valutate anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata inclusa un’adeguata esperienza professionale per un tipo di lavoro che richiede -per lo svolgimento di attività NON regolamentate- il possesso di conoscenze tecniche specifiche, mentre nel caso di Professioni Regolamentate l’appartenenza ad un albo professionale. Le amministrazioni si avvarranno del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework) per l’apprendimento permanente che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.
- Lavoratori in formazione,cioè titolari di un diploma universitario che sono distaccati ai fini di sviluppo carriera o per l’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e che sono retribuiti durante il periodo di distacco.
I commi 2 e 3 dell’art 27 quinquies, in forza dell’applicazione dell’art 2359 del codice civile (società controllate e società collegate) specificano quali debbano essere i legami societari tra impresa distaccante e impresa distaccataria italiana.
La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati mentre è di 1 anno per i lavoratori in formazione.
Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda di ingresso per lo stesso lavoratore devono intercorrere almeno 3 mesi.
Una volta ottenuto il nullaosta e fatto ingresso in Italia con apposito visto per lavoro al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno ICT che ha una durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato nei limiti della durata massima di distacco previsti dalla normativa.
Trasferimento intrasocietario: requisiti e istruzioni operative
La circolare Ministeriale (pubblicata il 9 febbraio 2017) specifica che per trasferimento intrasocietario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso azienda italiana ospitante intesa quale:
- sede, filiale, rappresentanza situata in Italia, dell’impresa sa cui dipende il lavoratore trasferito;
- impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 del codice civile (società controllate e società collegate). La dimostrazione del legame societario deve avvenire tramite documenti ufficiali.
Inoltre, è necessaria un’esperienza pregressa del lavoratore da distaccare o nell’azienda straniera distaccante o in un’azienda appartenente allo stesso gruppo di un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data di trasferimento intra-societario.
È essenziale la corretta predisposizione della lettera di distacco da presentare in fase di domanda di nulla osta. Essa dovrà riportare, tra le altre cose:
- la posizione ricoperta in Italia dal lavoratore straniero
- il possesso della qualifica di dirigente, dell’esperienza professionale e conoscenze specialistiche per i lavoratori specializzati, il titolo di studio per i lavoratori in formazione;
- RAL e altre condizioni di lavoro previste durante il distacco;
- L’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali: in presenza di accordo in materia di sicurezza sociale si dovrà allegare l’attestato di copertura previdenziale rilasciato dall’ente previdenziale del Paese di origine. In mancanza di accordo (es. distacchi da Cina, India) o di accordo parziale (distacchi da USA, Brasile) saranno dovute le contribuzioni italiane per il periodo di distacco attraverso la nomina di un rappresentante previdenziale italiano.
La richiesta di nullaosta deve essere presentata dall’azienda italiana ospitante allo Sportello Unico in cui ha sede legale l’entità ospitante tramite procedura online e credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
Mobilità in Europa: stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (art 27 sexies)
I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato da uno Stato membro possono, in virtù di tale permesso e di un documento di viaggio valido, entrare, soggiornare e lavorare in Italia. La direttiva comunitaria e il relativo decreto di applicazione in Italia distinguono la mobilità di breve durata dalla mobilità di lunga durata.
Il comma 1 prevede la mobilità di breve durata che consente allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno ICT (ancora in corso di validità) rilasciato da altro Stato membro di soggiornare e lavorare in Italia per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni.
Il comma 2 prevede la mobilità di lunga durata che prevede il soggiorno e lo svolgimento di attività lavorativa in Italia per un periodo superiore ai 90 giorni nell’arco dei 180 esclusivamente previo rilascio del nullaosta come previsto dall’art 27 quinquies.
In entrambi i casi, allo straniero è consentito l’ingresso in Italia in esenzione di visto. In caso di richiesta di nullaosta (mobilità di lunga durata) entro 8 giorni lavorativi dal rilascio del nullaosta lo straniero dovrà dichiarare allo sportello unico competente la propria presenza nel territorio nazionale ai fini della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Come previsto dal comma 11 dell’art 27 sexies, nelle more del rilascio del nullaosta e della consegna del permesso di soggiorno ICT lo straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiesta solo qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dall’altro Stato membro sia ancora in corso di validità.