Distacco transnazionale in Unione Europea: l’implementazione della Direttiva 67/2014 in Austria, Francia, Germania, Italia. Obblighi di notifica in Svizzera
Il continuo sviluppo del mercato unico dell’Unione Europea sta aprendo la strada verso maggiori opportunità per le aziende che desiderano sviluppare le proprie attività all’estero. Tra il 2010 e il 2016 il numero dei cd. “lavoratori distaccati” in area UE ha superato i 2.3. milioni; l’83% di questi viene inviato in Germania, Francia e Belgio. Il Paese da cui proviene il maggior numero di lavoratori “distaccati” è la Polonia (fonte: Parlamento Europeo).
Come noto, al fine di regolamentare e fornire un quadro più chiaro sulla libera circolazione dei lavoratori, la Direttiva UE 2014/67 (oggetto di revisione lo scorso 21 giugno) fornisce, a integrazione della Direttiva “madre” 96/71, agli organi ispettivi dei singoli Stati membri gli elementi per valutare l’autenticità dei distacchi transnazionali al fine di prevenire e contrastare frodi e/o abusi.
Per assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi della direttiva gli Stati membri possono imporre diverse misure:
§ obbligo di notifica preventiva;
§ obbligo di conservazione di documenti;
§ obbligo di rappresentanza.
La nozione di “distacco”, più ampia rispetto a quella prevista nel nostro ordinamento, include anche i casi di trasferte/distacchi brevi nell’ambito di contratti di appalto, per installazioni tecniche, attività di manutenzione, somministrazione.
Degli obblighi, adempimenti e sanzioni in materia di distacco transnazionale in Austria, Francia, Germania e Italia hanno discusso oggi Stefano Pacifico e Lorenzo Zanoni di ECA Italia durante il workshop organizzato dall’Associazione Industriali di Novara.
Di fronte alle oltre 30 aziende presenti, sono stati approfonditi anche gli obblighi di notifica connessi all’invio di personale in Svizzera fino a 90 giorni.
