Distacco transnazionale: recepita la Direttiva UE/957/2018 in Lussemburgo
Dopo la Francia, anche il Lussemburgo recepisce la Direttiva europea 957/2018 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, attraverso il disegno di legge n. 7516 presentato alla Camera dei Deputati.
Lo scopo della Direttiva UE/957/2018, lo ricordiamo, è quello di rivedere la direttiva 96/71/CE, cd. “Direttiva madre”, in un’ottica di maggiore protezione dei mercati nazionali del lavoro.
Le disposizioni principali introdotte in Lussemburgo prevedono quanto segue:
- Estensione delle materie su cui deve essere garantita una tutela minima: così come previsto dall’art. 3, par. 1, lett. h e i della Direttiva UE 957/2018, il disegno di legge intende estendere le disposizioni obbligatorie che devono essere rispettate dai datori di lavoro degli Stati membri che distaccano dipendenti in Lussemburgo includendo:
- le condizioni di alloggio ai dipendenti lontani dal proprio luogo di lavoro abituale (attraverso l’introduzione di una nuova sezione all’interno del Code du Travail);
- le indennità o rimborsi a copertura di spese di viaggio, vitto o alloggio sostenute dai dipendenti lontani da casa per motivi professionali (tali spese sono limitate ai costi sostenuti dai dipendenti in ragione del loro distacco).
Il disegno di legge 7516 specifica inoltre che la nozione di “salario sociale minimo legale” o “salario sociale minimo” includerà tutti gli elementi che compongono il salario secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché quegli elementi previsti dagli accordi di contrattazione collettiva.
- Distacchi di lavoratori tramite agenzia temporanea: le disposizioni relative al distacco transnazionale saranno estese alle agenzie di lavoro temporaneo e alle società che forniscono lavoratori allo scopo di leasing del personale con sede all’estero, qualora il lavoratore “utilizzato” svolgesse temporaneamente attività lavorative in Lussemburgo per una società utilizzatrice con sede all’estero.
Inoltre, prima del distacco, la società utilizzatrice che svolge temporaneamente attività lavorativa in Lussemburgo dovrà informare il datore di lavoro del lavoratore distaccato (vale a dire l’agenzia di lavoro temporaneo o la società che fornisce i lavoratori allo scopo di leasing) circa il distacco e le relative condizioni in termini di lavoro e occupazione (inclusa la retribuzione).
- Nuove informazioni e documenti da inviare all’ITM: per ottenere il “badge social” (badge identificativo sociale che il lavoratore deve portare con sé) sarà necessario inviare informazioni aggiuntive all’Ispection du Travail et des Mines (ITM), quali:
- la data prevista di fine del distacco;
- la natura dei servizi forniti;
- il luogo di residenza abituale del lavoratore distaccato e, se del caso, il luogo di residenza del lavoratore distaccato qualora il datore di lavoro fornisse un alloggio a un dipendente lontano dal luogo di lavoro abituale;
- i dati identificativi e l’indirizzo del cliente, del committente, del subappaltatore, dei loro rispettivi appaltatori nonché dei loro rappresentanti che abbiano un contratto con il datore di lavoro distaccante;
- le modalità di gestione da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
- le informazioni identificative della società utilizzatrice e del suo rappresentante, se applicabile.
Inoltre, bisognerà inviare all’ITM la seguente documentazione:
- copia del contratto di servizio stipulato con il cliente, il committente, il subappaltatore e i loro rispettivi appaltatori, nonché una copia del contratto di distacco, se applicabile;
- copia della documentazione relativa all’alloggio del lavoratore distaccato;
- copia del documento che illustri le modalità attraverso cui il datore di lavoro gestisce i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché una copia del documento che mostri gli importi totali di tali spese.
- durata massima del distacco: il disegno di legge, in linea con quanto previsto dalla nuova direttiva, impone un limite di 12 mesi, scaduto il quale si applicano integralmente le condizioni di lavoro del Paese in cui è resa l’attività, fatta eccezione per le condizioni che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro e i regimi pensionistici integrativi.
Sarà possibile ottenere una proroga di ulteriori 6 mesi (per un periodo massimo complessivo di 18 mesi) inoltrando la richiesta – adeguatamente motivata – all’ITM tramite la piattaforma elettronica.
Si noti che, in conformità con il dettato comunitario, il disegno di legge prevede che, in caso di invio di un lavoratore in sostituzione di un altro dipendente distaccato, è possibile sommare i periodi di distacco di lavoratori chiamati a svolgere le stesse mansioni nello stello luogo ai fini del computo dei 12 (al massimo 18) mesi. Tale sistema è volto a evitare che le società adottino comportamenti elusivi.
- Eccezione per il settore del trasporto su strada: ad oggi, i lavoratori nel settore del trasporto internazionale su strada temporaneamente trasferiti in Lussemburgo resteranno soggetti alle vecchie disposizioni relative al distacco dei lavoratori, fino alla pubblicazione di una direttiva specifica indirizzata a questo settore.
Il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è previsto entro il 30 luglio 2020. Si attendono dunque provvedimenti legislativi analoghi da parte dei restanti Paesi UE.