Distacco transnazionale, nota chiarificatrice dell’INL
di LUIGI MURGO
La Direzione Centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i propri chiarimenti in materia di distacco transnazionale di lavoratori.
La Nota prot. N. 4833 del 5 giugno 2017 affronta l’ipotesi in cui il distacco dei lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi coinvolga una pluralità di operatori economici (l’impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione).
Il caso richiamato dalla Nota fa riferimento a diverse casistiche che si possono riscontrare nella realtà, due esempi su tutti lo sono i casi dell’appalto e subappalto. In tali fattispecie, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 136/2016 ed, in particolare, in merito alla comunicazione preventiva di cui all’art.
10 del Decreto e al D.M. 10 agosto 2016, va precisato che nella stessa devono essere indicati, tra gli altri:
– il soggetto distaccatario, individuato nella sede/filiale italiana della stessa impresa straniera distaccante ovvero di altro operatore economico stabilito in Italia;
– la sede del distacco, individuata presso il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale distaccato che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario, come avviene ad es. per i
cantieri o nelle ipotesi in cui l’esecuzione dei lavori viene espletata presso la sede/unità produttiva di altra impresa, destinataria finale della prestazione, in presenza di un idoneo titolo giuridico (ad es. contratto di appalto o subappalto).
Inoltre, ulteriore problematica affrontata è rappresentata dall’invio da parte della società straniera di propri dipendenti in occasione di stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un
soggetto destinatario – distaccatario o committente – avente sede legale o operativa in Italia, ovvero non sia stato stipulato un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, ecc.) tra l’impresa straniera stessa e il
destinatario della prestazione di cui sopra.
Tenendo in considerazione la nozione di unità produttiva e prestazione di servizi ribadita dalla nota in commento, le disposizioni relativa al distacco transnazionale non sono applicabili allo stand temporaneo allestito in occasione delle
manifestazioni di cui sopra. Ciò in quanto, tali disposizioni si applicano solo quando sia riscontrabile una vera e propria organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale la società straniera eserciti un’attività di natura
economica in Italia.
