Distacco transnazionale in Italia: TFR dovuto per i distacchi superiori a 12 mesi

L’ispettorato del lavoro di Roma comunica che per quanto concerne il TFR (trattamento di fine rapporto), in occasione del distacco, lo stesso è a carico del distaccante, così come la retribuzione, alla quale il TFR è commisurato, e rientra nelle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi e non nelle eccezioni espressamente previste. Come si può leggere, infatti, nell’art. 1 del d.m. 170/2021, si prevede che ai lavoratori distaccati si applichino, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all’articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Il trattamento di fine rapporto, pertanto, essendo un accantonamento di una quota di retribuzione proporzionata al periodo di servizio, risulta essere una delle condizioni di lavoro da garantire ai lavoratori distaccati in Italia per più di 12/18 mesi.

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