Benvenuti impatriati! Col decreto Internazionalizzazione un super benefit fiscale

Un super-benefit fiscale nel quinquennio 2016-2020 per portare l’Italia fra l’olimpo delle nazioni europee capaci di attrarre talenti.

Stiamo parlando dell’incentivo in vigore dal 1°gennaio 2017 per i lavoratori impatriati di alta qualifica consistente nell’ abbattimento della base imponibile ai fini fiscali dal 30% al 50%.

Rileva in questa sede precisare il termine impatriato che definisce non solo l’italiano di rientro (c.d rientro dei cervelli) ma anche lo straniero che trasferisce la propria attività e residenza nel nostro paese.

Una precisazione che aiuta a comprendere la portata di questo provvedimento, generatore di una chiara discontinuità rispetto alle tradizionali caratteristiche sistemiche del nostro paese.

Una bella novità questo benefit fiscale, arrivato con la Legge di Bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 150 e 151) che modifica l’aliquota di detassazione prevista dal ben noto art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (cd Decreto Internazionalizzazione) il quale introduceva uno speciale regime fiscale con l’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% per i lavoratori rimpatriati.

Con la modifica dell’art. 16 è previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in precedenza 70%).

Inoltre è previsto che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscano la residenza concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

Per beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale restano validi i requisiti specificati dal decreto ovvero che gli impatriati abbiano residenza all’estero da almeno 5 anni, che rivestano ruoli direttivi o di elevata specializzazione e che si impegnino a restare in Italia per almeno due anni.

Il beneficio sarà valido dall’anno in cui si trasferisce la residenza in Italia e per i successivi 4 anni.

Da evidenziare che l’attività deve essere svolta in via prevalente (>183 gg) in Italia e per i cittadini di stati membri Ue o Stati legati all’Italia da accordi contro le doppie imposizioni sono sufficienti 2 anni di residenza all’estero nel periodo precedente il trasferimento.

Il bonus fiscale sale al 90% per docenti e ricercatori universitari e scientifici

Tutto questo si inserisce e cammina in parallelo alla straordinaria previsione che il nostro legislatore ha da tempo profilato e che tocca il regime fiscale per i docenti e i ricercatori, universitari e scientifici: in questo senso ricordiamo che l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (come modificato dalla legge di bilancio 2017) dispone che: “Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato …, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

Prima della legge di bilancio 2017 l’accesso a quest’ultimo beneficio era consentito ai ricercatori e docenti che trasferivano la residenza in Italia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e i sette anni solari successivi. Dopo la legge di bilancio 2017 non è più prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia.

Per concludere: la portata di queste innovazioni legislative è di estrema rilevanza, facendo diventare l’Italia il paese a più elevata attrattività fiscale per un talento straniero interessato a sviluppare il suo percorso di carriera nel nostro paese.

Non siamo in effetti i primi nel vecchio continente ad aver avviato un percorso di questo tipo. Ci hanno preceduto negli anni Olanda, Francia, Danimarca, Belgio, Spagna…

Nessuno di questi partner europei ha peraltro posizionato ai livelli sopra descritti il proprio grado di attrattività fiscale.

Il tema diventa ancor più d’impatto se si parla di docenti e ricercatori universitari e scientifici, laddove il tema della “fuga dei cervelli all’estero” molto spesso oggetto di dibattiti tocca nel particolare questo profilo professionale.

La stabilizzazione di questa norma potrebbe e, ci auguriamo potrà, generare un forte richiamo per professionisti italiani e stranieri, fornendo un assist anche alla nostra politica di sistema, basti pensare alla corrente competizione cui la città di Milano sta partecipando per acquisire la sede dell’Agenzia Europea del Farmaco che a breve lascerà Londra “post Brexit”.

Milano si è candidata per diventare la capitale europea del farmaco ed è presumibile che l’elevato numero di espatriati prossimi all’eventuale assegnazione in Italia vedano positivamente l’opportunità di una potente detassazione di cui i loro redditi di lavoro dipendente potrebbero essere oggetto.

Nessuno dei paesi in concorso per l’Agenzia Europea del Farmaco può offrire un così elevato livello di attrattività fiscale (50% di bonus fiscale per i Manager e specialisti, 90% per i ricercatori).

E’ anche così che un’economia può rilanciarsi.8

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *